Tra gli aspetti di rilievo si segnalano in particolare i seguenti:
1) la previsione secondo cui la pubblicazione sui siti internet istituzionali dell’Ispettorato nazionale del lavoro all’indirizzo: www.ispettorato.gov.it delle sedi di svolgimento degli esami e degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali avrà valore di notifica a tutti gli effetti (art. 3, comma 2 e 3);
2) la previsione secondo cui il pagamento dell’imposta di bollo e della tassa di esame deve essere eseguito tramite la modalità disponibile nella piattaforma PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID (art. 4, comma 4);
3) l’estensione anche per i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), della possibilità di potersi avvalere di eventuali ausili durante lo svolgimento delle prove (art. 5, comma 1).
Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
Anche per questa sessione, tra i gruppi di materie oggetto della prova orale, è confermato quello relativo all’Ordinamento e alla Deontologia dei Consulenti del Lavoro.
La prova orale, quindi, verterà sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) Diritto del lavoro;
2) Legislazione sociale;
3) Diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
4) Elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) Ordinamento professionale e deontologia.
Restano invariati i criteri di valutazione dei candidati per la prova orale. Infatti, il comma 4 dell’art. 6 del decreto prevede che siano dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale, a conferma dell’unicità della prova, così come identificata dalla Legge 12/1979, pur essendo composta da più materie o gruppi di materie
