IL TIROCINIO PROFESSIONALE: nuovo regolamento dal 1° gennaio 2015
 
Il tirocinio è quel periodo di addestramento a contenuto teorico-pratico del praticante finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.
 
La riforma degli Ordinamenti Professionali, D.P.R. n. 137 del 7.8.2012, ha ridotto il periodo di praticantato da 24 a 18 mesi e ha stabilito l’obbligatorietà della previsione di un rimborso spese a favore del praticante dopo i primi 6 mesi di tirocinio.
 
Il nuovo regolamento sul Tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 327 del 23.10.2014 con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3.10.2014, ha recepito le novità introdotte dalla riforma delle professioni ordinistiche apportando altresì una significante modifica in tema di professionista ospitante: a partire dal 1° gennaio 2015 il periodo di tirocinio professionale per Consulenti del Lavoro potrà esser svolto esclusivamente presso un Consulente del Lavoro iscritto all’Ordine ai sensi dell’art. 9 della Legge 12/1979 avente i seguenti requisiti:
 
iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro da almeno 5 anni; 
esercitare abitualmente e prevalentemente la libera professione;
essere in regola con la Formazione Continua Obbligatoria.
 
Il Consulente del Lavoro affidatario può ospitare fino a 3 praticanti. In deroga a tale limite può esser presentata apposita richiesta motivata di autorizzazione al competente Consiglio Provinciale in relazione alla particolare organizzazione dello studio del professionista richiedente.
 
Il praticante è tenuto a frequentare lo studio professionale mediamente per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di apertura dell’ufficio. Il tirocinio è ammesso anche in presenza di rapporti di lavoro, pubblici o privati, compatibilmente con l’orario.
 
I primi sei mesi di pratica possono essere svolti in concomitanza dell’ultimo anno di studi ed in presenza di apposita convenzione sottoscritta tra il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Università presente sul territorio, nel rispetto della convenzione quadro sottoscritta tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine e il Ministero dell’Istruzione.
 
Il praticante viene affiancato da un TUTOR, nominato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine, che ha il compito di seguire lo svolgimento del tirocinio e la corretta applicazione del patto formativo stipulato tra il professionista ed il praticante. Durante il periodo del tirocinio il praticante viene invitato presso la sede dell’Ordine per gli incontri semestrali con il tutor. Sono inoltre previsti due incontri in cui il praticante viene sottoposto ad un test per la verifica della propria preparazione.
 
Il tirocinio, per tutta la sua durata, non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non sussiste alcun obbligo assicurativo INAIL o di comunicazione al centro per l’impiego. L’importo erogato al praticante sarà soggetto alla sola normativa fiscale ai sensi del D.P.R. 917/1986.
 
Anche i praticanti sono tenuti al rispetto dei doveri e delle norme deontologiche degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
 
Il professionista deve consentire al proprio praticante la partecipazione a corsi di preparazione per il superamento dell’esame di Stato, a corsi di studi e di formazione organizzati dall’Ordinamento professionale di Consulenti del Lavoro.
 
Il praticantato può essere interrotto per un periodo massimo di 9 mesi qualora sussistano giustificati motivi, previsti dalla normativa, e il periodo di sospensione dovrà esser recuperato. Se il professionista “dominus” viene sospeso per sanzioni disciplinari, il tirocinio subisce la medesima sorte. L’interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi senza giustificato motivo comporta l’inefficacia del periodo precedentemente svolto.
 
Al termine dei 18 mesi di tirocinio viene rilasciato il certificato di compiuta pratica e il praticante può sostenere l’esame di stato. Se entro 5 anni non viene superato l’esame il certificato perde efficacia ed il C.P.O. provvede alla cancellazione definitiva.
 
Il Consiglio Provinciale vigila sull’effettivo svolgimento del praticantato e promuove i tirocini prevedendo, tra le altre iniziative, la partecipazione gratuita del praticante ai convegni di aggiornamento professionale promossi per gli iscritti.
 
I praticanti di oggi sono i futuri colleghi di domani.
 

 

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